scissione non proporzionale ex art. 2504 octies c.c.


 

Not Marco Lanzavecchia

mlanzavecchia@notariato.it

17.04.2002 11

 

Una società "Alfa SNC" ha tre soci (A, B e C) titolari di 1/3 ciascuno del capitale sociale di 1549,38 Euro.

 

La società ha per oggetto attività immobiliare "di costruzione" e possiede svariati immobili.

 

I soci, per dissidi tra loro, vorrebbero scindere la società "Alfa SNC" nel seguente modo:

-          creazione della beneficiaria "Beta SNC" con soci SOLO B e C, in parti uguali tra loro, attribuendo una quota del patrimonio originario di "Alfa SNC" pari ai 2/3 a valori correnti (composto da vari cespiti tra cui immobili, attrezzature e un credito e nessun debito);

-          rimane unico socio di "Alfa SNC" il solo A (che naturalmente dovrà nei sei mesi ricostituire la pluralità) e nella "Alfa SNC" resterà una quota di 1/3 del patrimonio originario (composto dagli immobili rimasti, debiti, e crediti).

 

Si precisa che:

-          verrebbe comunque redatta la relazione di cui al 2503 quinquies c.c.;

-          verrebbe naturalmente riservata ai soci, in progetto di scissione, la possibilità di optare per la partecipazione proporzionale ad entrambe le società partecipanti all'operazione, con termine ultimo per esercitarla in occasione della delibera di scissione.

 

L'operazione è fattibile?

 

Io propenderei per il sì alla luce della lettera degli artt. 2504 septies e 2504 octies, c.c., e della meritevolezza dell'intento che si intende perseguire (separazione delle strade dei soci in dissidio), ma esiste una sentenza Trib. Verona  02.12.1999, in Corr. Giuridico, 2000, n. 4, pag. 448, che pare di avviso contrario, con motivazioni per me nebulose.

 

Ha rilevanza che le valutazioni effettuate nel progetto "a valori correnti" divergano di molto rispetto ai valori contabili.?

 

Sarebbero possibili eventuali conguagli in denaro anche fuori dal limite del 10% (non richiamato nella disciplina della scissione) in relazione ai valori correnti?

 

La relazione di stima è vincolante nelle sue valutazioni se esprimesse parere negativo sulla congruità dei rapporti di cambio del progetto, o costituisce solo un elemento di valutazione per i soci che possono disattenderla?

 

La descrizione dei cespiti in atto va fatta soltanto per i cespiti trasferiti alla beneficiaria e le menzioni urbanistiche e ex L. 165/1990 riguardano soltanto gli immobili trasferiti alla beneficiaria?

 

Il capitale di "Alfa SNC" deve essere formalmente ridotto o rimane (come reputerei più corretto) invariato considerato che il patrimonio netto residuo (a valori correnti) è comunque ampiamente superiore e si tratta di società di persone?

 

Il capitale della beneficiaria può essere indicato nella misura meglio vista (essendo il netto trasferito di importo piuttosto elevato), imputando il resto del netto trasferito a "riserve"?

 


 

Not. Giacomo Spagnuolo

gspagnuolo@notariato.it

 

Concordo sulla fattibilità dell'operazione (anche se in un caso analogo, per motivi fiscali, ho fatto fare prima una scissione proporzionale e poi delle cessioni di quote).

 

Un recente orientamento del Tribunale di Milano non considera obbligatoria la relazione degli esperti, in quanto prevista nell'interesse dei soci i quali potrebbero rinunciare alla stessa.

 

Occorre, comunque, la specificazione dei criteri utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio.

 

I conguagli non possono essere superiori al 10%, così come previsto per la fusione.

 

Sulla possibilità di disattendere la valutazione della relazione degli esperti per il rapporto di cambio dipende dal rilievo dell'interesse che tale relazione tutela: se è quello dei soci allora si può non rispettare, se invece come fino ad oggi si riteneva (tranne la pronuncia che ti ho sopra citato) tutela interessi dei terzi, allora avrei difficoltà a non rispettarne la valutazione.

 

La descrizione dei beni deve essere fatta solamente per quelli "trasferiti" alla società di nuova costituzione, così come solo per questi è necessario fare le menzioni fiscali ed urbanistiche.

 

I capitali delle due società possono non essere diminuiti o non rispettare il patrimonio (mandando a riserva l'eccedenza) anche perché nelle società di persone il concetto di "capitale" è molto più elastico e vago di quelle di capitali.

 


 

Not. Mario Zanchi

mzanchi@notariato.it

 

Concordo col collega Spagnuolo, salvo che per l'aspetto delle menzioni urbanistiche e del reddito.

 

Anche se si tratta di scissione non proporzionale, infatti, si rimane sempre nell'ambito di tale figura di operazione societaria straordinaria e non di trasferimento.

Credo che quanto asserisce in proposito il CNN  sia da seguirsi.

Affermare implicitamente che la scissione  comporta effetti traslativi significa affermare esplicitamente la forzatura nell'utilizzazione dell'operazione, il  che apre il varco alla sua classificazione, quanto meno sotto l'aspetto fiscale, come operazione elusiva.

 

Un parziale dubbio lo mantengo proprio a riguardo dell'operazione di cessione di quote successiva alla scissione per evitare la relazione degli esperti circa il rapporto di cambio e la sua possibile elusività alla luce delle recenti determinazioni dell'amministrazione finanziaria.